Il Presidente dura in carica due anni e alla scadenza del mandato è immediatamente rieleggibile per una volta. Egli rimane in carica e può essere immediatamente rieletto per il secondo biennio, anche se, in corso di mandato, viene meno il requisito previsto dal comma 1 dell’articolo 9 dello Statuto, salvo che la perdita del requisito dipenda dalle incompatibilità parlamentari previste dalla legge, nonché dall’elezione in Organismi regionali e di enti locali territoriali o dall’assunzione di incarichi di governo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Il potere di firma degli atti dell’Associazione è attribuito al Presidente e a chi lo sostituisce a sensi di Statuto, il quale può delegarlo al Direttore generale. Quest’ultimo, nell’ambito della delega ricevuta, può a sua volta conferire detto potere, in via disgiunta o congiunta, a Dirigenti dell’Associazione in via permanente per particolari materie, ovvero di volta in volta per specifici atti.