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Sospensione del mutuo |
| Banche aderenti |
Elenco aggiornato all'8-3-2010 [doc ] |
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Sospensione del mutuo |
| FAQ |
Le risposte ai principali quesiti. Lettera circolare del 2-2-2010 [doc ] |
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| Accordo per la sospensione del mutuo |
L'Accordo per una misura straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà, a seguito della crisi, firmato il 18 dicembre 2009 dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori, prevede la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi: • per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione; • nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione). La misura si applica anche nei confronti dei clienti che presentano ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi. Le banche aderenti all'iniziativa possono migliorare tali condizioni. La richiesta alla propria banca potrà essere effettuata a partire dal 1° febbraio 2010. |
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