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Ordinamento
L’ordinamento bancario italiano è disciplinato principalmente dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), il cui titolo II è dedicato alle "Banche".
In particolare, l’attività consiste nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nell’esercizio del credito, riservati alle banche e da queste svolti con carattere d’impresa.
Viene inoltre precisato che le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.
L’ordinamento riserva particolare importanza agli aspetti attinenti la raccolta del risparmio tra il pubblico, che viene definita in termini di "acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma".
Tale raccolta è vietata - in linea di principio - ai soggetti diversi dalle banche. Queste, oltre alle tradizionali forme tecniche, raccolgono denaro anche attraverso l’emissione di titoli, quali le obbligazioni, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.
Il Testo unico disciplina anche le società finanziarie e prevede che l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Ufficio italiano cambi.

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