Banche aderenti
L’ABI e la Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto il 20 novembre 2013 la convenzione che definisce le linee guida e le regole applicative per l’utilizzo di uno specifico Plafond di provvista messo a disposizione dalla Cdp per la concessione, da parte delle banche aderenti, di mutui ipotecari alle persone fisiche.
I mutui sono destinati all’acquisto di immobili residenziali, con priorità per le abitazioni principali, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica, in attuazione delle disposizioni introdotte dell’art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 102/2013. A beneficiare della nuova iniziativa saranno, in via prioritaria, le giovani coppie, le famiglie di cui fa parte un soggetto disabile e le famiglie numerose.
In relazione alle tipologie di intervento, sono previste tre diverse durate della provvista Cdp, pari a 10, 20 e 30 anni. Le banche possono utilizzare la provvista di durata 20 e 30 anni per l’erogazione di mutui ipotecari destinati all’acquisto di immobili residenziali. La provvista di durata 10 anni può invece essere utilizzata per finanziare gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica.
Con la Comunicazione del 18 dicembre 2013, sono state introdotte alcune modifiche alla convenzione al fine di specificare che la provvista del Plafond casa può essere utilizzata per finanziare anche l’acquisto di immobili residenziali diversi dalla abitazione principale.
Con la sottoscrizione dell’Addendum del 7 aprile 2016, l’originaria dotazione del Plafond casa pari a 2 miliardi di euro è stata incrementata a 3 miliardi e sono state apportate delle semplificazioni sulle modalità di utilizzo.
Per aderire all'iniziativa le banche devono sottoscrivere il contratto di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti. Sul
sito della Cassa è possibile trovare ulteriori informazioni sulla convenzione e sulla procedura che le banche devono seguire per la relativa contrattualizzazione.