Il 27 aprile 2013 è stata avviata l'operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa (di cui all'art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007).
Il Fondo consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo per l'acquisto dell’abitazione principale, la richiesta di sospensione del pagamento dell'intera rata, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:
a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc;
b) morte;
c) handicap grave o condizione di non autosufficienza;
d) sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
e) riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
Per gli eventi di cui alla lettera d) ed e), la durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo è commisurata alla durata della misura di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro:
• 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
• 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
• 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.
Interventi in deroga alla disciplina del Fondo ai sensi della Legge 5 giugno 2020, n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.” In deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modifiche, è previsto:
• all’art. 12 comma 2, che per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto, ossia fino al 9 aprile 2022, l'accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno;
• all’art. 12 comma 2-bis, che fino al 31 dicembre 2021, la Banca - una volta ricevuta dal mutuatario la domanda di accesso al Fondo e verificata la sua completezza e regolarità - avvia la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, a partire dalla rata in scadenza successivamente alla data di presentazione della domanda, senza attendere l’esito della richiesta da parte del Gestore del Fondo Consap. Trascorsi 20 giorni dall’invio della domanda da parte della banca al Gestore, senza che lo stesso ne comunica l’esito, l’istanza si ritiene accettata. In caso di esito negativo, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo.
Per ulteriori approfondimenti collegarsi ai siti di
Consap e del
Ministero dell’Economia e delle Finanze