● Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa
Il 27 aprile 2013 è stata avviata l'operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa (di cui all'art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007).
Il Fondo consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo per l'acquisto dell’abitazione principale, di richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata fino ad un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:
a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc;
b) morte;
c) handicap grave o condizione di non autosufficienza.
I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito Isee non superiore a 30.000 euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.