(23 aprile 2020) L’ABI ha inviato una nuova circolare alle banche in cui vengono forniti chiarimenti applicativi per la richiesta di anticipazione dell’assegno di cassa integrazione in deroga.
All’atto della domanda di anticipazione dell’assegno di cassa integrazione in deroga il lavoratore deve far avere alla banca e al datore di lavoro il modulo B3, di cui alla Convenzione, nel quale è indicato l’Iban del conto corrente su cui verrà accreditato l’assegno di CIGD oppure dovrà fornire alla banca l’attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS.
Per agevolare la presentazione delle domande, le banche possono ritenere sufficiente l’impegno contenuto in una dichiarazione firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro.
Nella documentazione prevista dalla Convenzione, per la domanda di anticipazione della cassa integrazione in deroga, non è previsto che il lavoratore presenti alla banca il modello “SR 41”.
Alcune Regioni hanno provveduto – in collaborazione con l’ABI – a misure per agevolare le anticipazioni dell’assegno della cassa integrazione in deroga, quali specifici fondi di garanzia oppure la possibilità per le Banche di conoscere l’elenco dei datori di lavoro richiedenti o già autorizzati ad usufruire della cassa integrazione in deroga.