Commissioni regionali – ABI – Associazione Bancaria Italiana

Commissioni regionali

Nomina, competenze e modalità di funzionamento Presso ogni regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano è costituita, con sede nel relativo capoluogo, una Commissione regionale che rappresenta l’Associazione nell’attività di relazione con le autorità e gli uffici della regione o della provincia autonoma e con le organizzazioni imprenditoriali locali. Essa è espressione di tutti gli Associati che dispongano nella regione o nella provincia autonoma di almeno uno sportello. La durata in carica delle Commissioni regionali coincide con quella del Consiglio, che ne definisce ogni due anni il numero dei componenti ed i criteri di composizione. I componenti delle Commissioni regionali, che possono essere confermati nell’incarico, sono scelti tra soggetti che svolgono presso i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti ad un gruppo bancario associati la propria attività nell’ambito della regione o della provincia autonoma. La sussistenza di tale requisito deve essere attestata dall’Associato che li designa; il Comitato esecutivo può, in relazione a specifiche situazioni e con decisione motivata, consentirne la deroga. La nomina dei componenti delle Commissioni regionali designati dai gruppi bancari e/o dalle banche non appartenenti ad un gruppo bancario associati a ciò legittimati, si perfeziona con l’esplicita presa d’atto di dette designazioni da parte del Comitato esecutivo. Nell’ambito dei componenti delle Commissioni regionali, il Comitato esecutivo nomina un Presidente e uno o due Vice Presidenti. In caso di cessazione dall’incarico di un componente della Commissione regionale, il Presidente della Commissione regionale invita il gruppo bancario e/o la banca non appartenente ad un gruppo bancario a ciò legittimato a provvedere alla designazione del nuovo componente della Commissione regionale, il quale, una volta nominato, scade insieme ai componenti delle Commissioni regionali originariamente nominati. Nel caso in cui venga meno il Presidente o il Vice Presidente della Commissione regionale, una volta ricostituito il plenum della Commissione regionale stessa, il Comitato esecutivo provvede alla nomina di sua pertinenza di cui al precedente comma 5. Le Commissioni regionali si riuniscono di regola ogni due mesi, nonché ogni volta che il Direttore generale dell’Associazione lo ritenga opportuno ovvero la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione regionale. Alle riunioni delle Commissioni regionali partecipa il Direttore generale dell’Associazione o un suo delegato. Le riunioni delle Commissioni regionali sono valide con l’intervento della maggioranza dei componenti o di loro delegati. Il Direttore generale dell’Associazione convoca, con cadenza semestrale, riunioni con i Presidenti delle Commissioni regionali ed informa, sulla base di rapporti periodici da essi fattigli pervenire, il Consiglio ed il Comitato esecutivo sull’attività svolta dalle Commissioni regionali stesse.