Descrizione
ABI Regione
- Presso ogni Regione e presso le Province Autonome di Trento e di Bolzano è costituita,
con sede di regola nel relativo capoluogo, una Commissione regionale che rappresenta
l’Associazione nell’attività di relazione con le Autorità e gli Uffici della Regione o della
Provincia Autonoma e con le Organizzazioni imprenditoriali locali. Essa è espressione di
tutti gli Associati che dispongano nella Regione o nella Provincia Autonoma di almeno
uno sportello. - La durata in carica delle Commissioni regionali coincide con quella del Consiglio, che
ne definisce ogni due anni il numero dei componenti ed i criteri di composizione. - I componenti delle Commissioni regionali, che possono essere confermati nell’incarico,
sono scelti tra soggetti che svolgono presso i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti
ad un gruppo bancario associati la propria attività nell’ambito della Regione o della
Provincia Autonoma. La sussistenza di tale requisito deve essere attestata dall’Associato
che li designa; il Comitato esecutivo può, in relazione a specifiche situazioni e con
decisione motivata, consentirne la deroga. - La nomina dei componenti delle Commissioni regionali designati dai gruppi bancari
e/o dalle banche non appartenenti ad un gruppo bancario associati a ciò legittimati,
si perfeziona con l’esplicita presa d’atto di dette designazioni da parte del Comitato
esecutivo - Nell’ambito dei componenti delle Commissioni regionali, il Comitato esecutivo
nomina un Presidente e uno o due Vice Presidenti. - In caso di cessazione dall’incarico di un componente della Commissione regionale,
il Presidente della Commissione regionale invita il gruppo bancario e/o la banca non
appartenente ad un gruppo bancario a ciò legittimato a provvedere alla designazione del
nuovo componente della Commissione regionale, il quale, una volta nominato, scade
insieme ai componenti delle Commissioni regionali originariamente nominati. Nel caso
in cui venga meno il Presidente o il Vice Presidente della Commissione regionale, una
volta ricostituito il plenum della Commissione regionale stessa, il Comitato esecutivo
provvede alla nomina di sua pertinenza di cui al precedente comma 5. - Le Commissioni regionali si riuniscono di regola ogni due mesi, nonché ogni volta
che il Direttore Generale dell’Associazione lo ritenga opportuno ovvero la convocazione
sia richiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione regionale. Alle
riunioni delle Commissioni regionali partecipa il Direttore Generale dell’Associazione o
un suo delegato. - Le riunioni delle Commissioni regionali sono valide con l’intervento della maggioranza
dei componenti o di loro delegati. - Il Direttore Generale dell’Associazione convoca, con cadenza semestrale, riunioni
con i Presidenti delle Commissioni regionali ed informa, sulla base di rapporti periodici
da essi fattigli pervenire, il Consiglio ed il Comitato esecutivo sull’attività svolta dalle
Commissioni regionali stesse
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