Accordo ABI-Ance per smobilizzo crediti nei lavori pubblici

Ampliata la mappa dei crediti smobilizzabili. Per le imprese di costruzioni accesso al Fondo di garanzia delle Pmi. Da settembre pronta la lista delle banche che aderiscono al protocollo.


​Anche i crediti per i lavori pubblici entrano fra quelli per cui sarà possibile attivare la procedura che consente di chiedere alle banche l’anticipazione. L’ABI e l’Ance hanno infatti raggiunto l’accordo per estendere lo smobilizzo anche a questi crediti. L’intesa rientra tra le azioni comuni che l’ABI e l’Ance stanno attivando a sostegno delle imprese di costruzioni.
Inoltre, con la nuova procedura le imprese di costruzioni potranno usufruire della copertura del Fondo di garanzia delle Pmi in modo da non pesare sugli affidamenti in essere.
Circa lo sblocco dei crediti, l’iniziativa si inserisce nell’azione più generale che ha visto a fine maggio l’ABI e le Associazioni di impresa siglare il protocollo per agevolare lo smobilizzo di quanto vantato dalle imprese nei confronti della Pa. Protocollo che prevede un plafond di 10 miliardi di ammontare minimo per le anticipazioni che le banche riconosceranno alle imprese per i crediti nei confronti della Pa. A settembre sarà pronta la mappa delle banche che hanno aderito al protocollo, che renderanno operativo l’accordo entro 30 giorni dall’adesione.
Ormai in dirittura d’arrivo il quadro normativo completo per l’avvio delle procedure di smobilizzo.

Sottoscritto un addendum al Plafond crediti PaL’addendum include nell’ambito di applicazione dell’iniziativa anche i crediti derivanti da contratti di lavori pubblici, certificati ai sensi dell’art. 141, comma 2, del dpr n. 207/2010, che potranno così essere oggetto di anticipazione al pari di quanto previsto per i crediti certificati ai sensi del dl n. 185/08. ABI e Ance hanno sottoscritto il 3 agosto un accordo, nella forma dell’addendum al “Plafond crediti Pa” del 22 maggio 2012, finalizzato ad estendere l’ambito di applicazione di questa iniziativa anche ai crediti derivanti da contratti di lavori pubblici, le cui specificità non erano state sufficientemente considerate nella versione originaria dell’Accordo.  L’addendum prevede una sostanziale equiparazione – ai fini della realizzazione delle operazioni di anticipazione previste dall’accordo del 22 maggio 2012 – tra la certificazione di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185/2008 e la certificazione prevista dall’art. 141, comma 2, del Dpr n. 207/2010 per i crediti derivanti da contratti di lavori pubblici così come definiti dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006). Secondo l’accordo raggiunto, affinché si realizzi tale equiparazione è tuttavia necessario che l’impresa richiedente integri la certificazione presentata con alcuni documenti (quali, ad esempio, l’Estratto Conto Elenco Documenti di Equitalia, relativo alla presenza di inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento) finalizzati a minimizzare il rischio che il valore dei pagamenti della PA possa risultare poi inferiore al valore del credito certificato, oggetto di anticipazione bancaria. È inoltre necessario che sull’operazione di anticipazione dei crediti certificati ai sensi dell’art. 141, comma 2, del dpr n. 207/2010 possa essere acquisita dalla banca una copertura del Fondo di garanzia delle Pmi. Tale garanzia – fino alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto legge 6 Luglio 2012, n. 95 (cd. decreto sulla spending review) – sarà rilasciata dal Fondo secondo le modalità ordinarie attualmente vigenti. Successivamente, anche sulle anticipazioni di tali crediti potrà essere acquisita la garanzia del Fondo secondo le modalità agevolate (ovvero nella percentuale massima del 70% e a condizioni economiche particolari) inizialmente previste solo per i crediti certificati ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185/2008.In presenza delle condizioni sopra descritte, considerato che la certificazione dei crediti derivanti da contratti di lavori pubblici non specifica con esattezza quando l’amministrazione debitrice effettuerà il pagamento, vale quanto previsto dal punto 12 del “Plafond crediti Pa” in relazione alle anticipazioni di crediti la cui certificazione non indica una data di pagamento.
 
Il testo dell’accordo