(10 dicembre 2018) Si è conclusa la fase del Trilogo, con il raggiungimento di un accordo in Ecofin, per l’approvazione del c.d. “pacchetto bancario”. I passaggi successivi prevedono ora che le nuove misure cosi’ concordate siano consolidate all’interno dei testi delle normative su cui incidono (in particolare CCR/CRDIV e BRRD)
I passaggi successivi prevedono ora che le nuove misure cosi’ concordate siano consolidate all’interno dei testi delle normative su cui incidono (in particolare CCR/CRDIV e BRRD). Il Pacchetto verrà successivamente approvato dal Parlamento europeo in seduta plenaria (probabilmente tra febbraio e marzo) e quindi pubblicato in gazzetta ufficiale (presumibilmente ad aprile o maggio).
Intensa è stata l’azione dell’ABI che, anche in coordinamento con la Federazione Bancaria Europea, ha portato all’attenzione dei co-legislatori europei temi non solo di interesse nazionale ma anche comuni al mondo finanziario europeo e internazionale.
Di seguito si illustrano le principali istanze rappresentate dall’ABI che hanno trovato accoglimento:
- NPLs: un trattamento meno penalizzante ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle vendite massicce di NPL operate dalle banche a partire dal 2016, affinché queste vendite, anche sollecitate dal supervisore europeo e nazionale, non finiscano per ripercuotersi negativamente sul calcolo futuro delle esposizioni analoghe in portafoglio delle banche;
- SMEs Supporting Factor: l’ampliamento del valore delle esposizioni da 1,5 a 2,5 milioni per i finanziamenti operati dalle banche nei confronti delle piccole e medie imprese ai fini dell’applicazione di un minore assorbimento di capitale (c.d. SMEs Supporting Factor). Questo trattamento meno penalizzante era stato introdotto nella CRR nel 2013 in maniera transitoria, quindi per un periodo limitato, e solo per le esposizioni fino a 1,5 milioni. Appariva assolutamente necessario far sì che questo trattamento di supporto acquistasse natura permanente e fosse anche ampliato, vista l’attuale fase economica di avviata ripresa e la caratteristica specifica dell’economia di molti stati membri, in particolare l’Italia, imperniata sulla piccola e piccolissima industria;
- Infrastructure Supporting Factor: l’introduzione in via permanente di minori assorbimenti di capitale per i finanziamenti destinati alla realizzazione di infrastrutture, che sono nuno dei settori più nevralgici per la competizione economica dei diversi Stati membri;
- Finanziamenti garantiti da cessione di una quota di stipendio/pensione: una migliore calibrazione dell’assorbimento di capitale per i finanziamenti garantiti da cessione di una quota dello stipendio/pensione, i quali si caratterizzano per essere una forma di finanziamento poco rischiosa;
- Software: l’inclusione del valore degli investimenti in software operati dalle banche nel calcolo del rispettivo capitale di vigilanza, che consente di non penalizzare, come altrimenti sarebbe stato, l’ingente trasformazione tecnologica per competere sul mercato attraverso modelli di business ampiamente rinnovati e diversificati;
- NSFR: l’eliminazione della penalizzazione ai fini del calcolo del coefficiente di liquidita’ di lungo termine (Net Stable Funding Ratio – NSFR) per le operazioni in pronti contro termine che hanno per oggetto titoli a elevata liquidità (come i titoli di stato), penalizzazione prevista dalla originaria proposta della Commissione. La proposta originaria, infatti, avrebbe penalizzato lo scambio di titoli di stato a fronte di liquidità e viceversa (i c.d. “Repo” e “Reverse Repo”), andando a colpire proprio quelle transazioni che oggi, al contrario, garantiscono la liquidità del mercato;
- Proporzionalità: L’introduzione di una serie di correttivi per far sì che la nuova normativa sia maggiormente improntata a criteri di proporzionalità nei confronti di banche di minor dimensione e complessità operativa. A tal fine si è introdotta una definizione di piccole e meno complesse istituzioni (quelle con totale attivo inferiore a 5 miliardi di euro) nei confronti delle quali l’EBA dovrà decidere una complessiva riduzione di misure di reporting che comporteranno una riduzione dei costi tra il 10 e 20%, nonché un regime semplificato per la gestione della liquidità di lungo periodo (NSFR).
- Danish compromise: l’estensione ulteriore, fino al 2024, della possibilità per le istituzioni finanziarie non conglomerate di non dedurre dal capitale di vigilanza le partecipazioni in società assicurative, secondo il c.d. “Danish compromise”. Ciò consente alle istituzioni interessate di rimandare ulteriormente un aggravio normativo che si traduce in un forte impatto sul capitale di vigilanza.
L’attività dell’ABI si è rivolta ovviamente anche a contrastare proposte normative che sarebbero risultati particolarmente penalizzanti per le banche. Ne sono esempi:
- le modifiche al regime di assorbimento di capitale sui per i portafogli di titoli di stato: il tentativo è stato contrastato con successo in coerenza con le conclusioni del Comitato di Basilea che ha ritenuto non esserci le condizioni per rivedere detto trattamento né anticiparlo in alcune giurisdizioni rispetto ad altre. Nel corso della legislatura analoghi tentativi pur se in altre forme sono stati avanzati anche in altre bozze di normativa (per es. in quella sui Covered Bond);
- la possibile introduzione di un fattore di penalizzazione, in termini di assorbimenti patrimoniali, per i finanziamenti operati dalle banche per investimenti e/o attività economiche considerati non ecologicamente sostenibili (c.d. “Brown finance” in contrapposizione alla c.d. “Green Finance”);
- l’introduzione di requisiti di assorbimento patrimoniale piu’ stringenti collegati a fattori, anche attraverso misure di secondo pilastro.
Con riferimento invece alla parte del pacchetto bancario relativo alla revisione della BRRD ed aspetti collegati alla normativa sulla risoluzione, hanno trovato accoglimento le proposte dell’ABI volte a:
- introdurre un requisito di maggior proporzionalità che tiene conto del più semplificato modello di business per la definizione del requisito di fondi propri e passivita’ eleggibili ai fini del bail-in (Minimum requirement of own funds and eligible liabilities – MREL);
- introdurre una clausola di grandfathering che consente di rendere eleggibili ai fini del requisito di MREL tutte le passività/titoli già sul mercato prima dell’entrata in vigore della nuova normativa;
- differire l’entrata in vigore della nuova normativa al 2024 (con una fase però di verifica intermedia al 2022).