Il Consiglio elegge ogni due anni tra i suoi componenti – che facciano parte, in maniera continuativa e nella medesima posizione ricoperta al momento dell’elezione, degli Organi di cui al comma 1 dell’articolo 9 limitatamente agli Associati capogruppo di gruppi bancari iscritti all’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ovvero alla principale controllata operativa dell’Associato capogruppo banca di altro Paese dell’Area Euro, nonché agli Associati individuali – un Comitato esecutivo composto, oltre che dal Presidente, da trenta componenti, aumentabili all’occorrenza al primo intero superiore divisibile per quattro, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, di cui:
- ventisei – aumentabili all’occorrenza secondo quanto previsto dal successivo comma 3 – sono designati dai gruppi bancari e/o banche non appartenenti ad un gruppo bancario, escluse le banche di credito cooperativo;
- tre sono designati dalle banche di credito cooperativo, purché i componenti di detta categoria aderiscano all’Associazione, a livello nazionale, in un numero non inferiore a 2/3 delle banche componenti la categoria medesima;
- uno è designato dagli Associati di cui alle lettere c) – non appartenenti ad un gruppo bancario – e f ) dell’articolo 3.
Il numero dei posti in Comitato esecutivo spettanti ad ogni gruppo bancario e/o banca non appartenente ad un gruppo bancario, escluse le banche di credito cooperativo, si ottiene applicando la quota detenuta da ciascuno sul totale – al netto dei contributi ordinari accertati per gli Associati ricompresi nei raggruppamenti di cui alle precedenti lettere b) e c) – dei contributi ordinari accertati per l’esercizio nel quale si svolge l’Assemblea ai posti spettanti al raggruppamento di cui alla precedente lettera a). Se il risultato è pari o superiore a tre quarti, si ha diritto ad un posto; si ha diritto ad ulteriori posti, fino a un massimo complessivo di sei, se l’Associato dispone, oltre al primo quoziente pieno (e agli eventuali ulteriori due quozienti pieni), di un’ulteriore quota pari ad almeno tre quarti del quoziente pieno.
Il totale dei posti non assegnati con il criterio di cui al precedente comma 2 – reso divisibile per quattro aumentandolo all’occorrenza al primo intero superiore divisibile per quattro – viene equipartito nei quartili della distribuzione delle quote contributive di spettanza dei restanti gruppi bancari e/o banche non appartenenti ad un gruppo bancario, escluse le banche di credito cooperativo, che non risultino legittimati alla designazione di uno o più componenti del Comitato esecutivo ai sensi del precedente comma 2.
Se il primo quartile conta un numero di gruppi bancari e/o banche non appartenenti ad un gruppo bancario inferiore ai posti disponibili, a ciascun gruppo e/o banca non appartenente ad un gruppo bancario viene attribuito un posto ed i posti residui sono ripartiti, fino al loro esaurimento, in numero uguale tra i quartili successivi, privilegiando, in caso di posti non ripartibili in numero uguale, i quartili superiori. La procedura si applica fino al quartile in cui i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti ad un gruppo bancario risultino essere più numerosi dei posti da assegnare.
Nei quartili in cui i gruppi bancari e/o le banche non appartenenti ad un gruppo bancario risultino essere più numerosi dei posti da assegnare, si concorre alla designazione dei componenti del Comitato esecutivo, da assegnare uno per gruppo bancario e/o banca non appartenente ad un gruppo bancario, secondo le modalità previste dall’articolo 26, fermo restando che viene in ogni caso riconosciuto un posto al gruppo bancario e/o alla banca non appartenente ad un gruppo bancario, ovvero all’aggregazione elettorale di cui all’articolo 26 che corrisponda almeno un quinto del totale dei contributi ordinari – accertati per l’esercizio nel quale si svolge l’Assemblea – di pertinenza degli Associati ricompresi nel quartile.
Le banche di credito cooperativo e gli Associati di cui alle lettere c) – non appartenenti ad un gruppo bancario – e f ) dell’articolo 3 procedono alle designazioni, rispettivamente, dei tre componenti o del componente del Comitato esecutivo di loro spettanza secondo le modalità previste dall’articolo 26. Il Presidente ha facoltà di nominare un ulteriore componente del Comitato esecutivo, chiamando a farvi parte una personalità di particolare prestigio e reputazione.
Fanno altresì parte del Comitato esecutivo i Presidenti emeriti, coloro cioè che hanno completato il mandato di Presidente dell’Associazione, con diritto di parola e non di voto.
Modalità di funzionamento
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno sei volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o cinque dei suoi componenti lo richiedano. Esso è convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione di cui sia garantita la prova dell’avvenuta ricezione da inviarsi almeno sei giorni prima della riunione. In caso d’urgenza può essere convocato con preavviso di almeno due giorni. L’avviso di convocazione deve precisare l’ordine del giorno.
Il Comitato esecutivo può riunirsi a distanza mediante l’utilizzo di sistemi video e/o audio conferenza. Di tale modalità di svolgimento della riunione dovrà farsi specifica menzione nell’avviso di convocazione.
In relazione alle materie all’ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti o su sollecitazione di almeno cinque componenti, può invitare ad assistere alla riunione, senza diritto di voto, uno o più Consiglieri.
In caso di impedimento ad intervenire a qualche riunione, i componenti del Comitato esecutivo possono delegare altro membro del Comitato esecutivo o del Consiglio a rappresentarli, ma ogni componente del Comitato esecutivo o Consigliere presente non può essere portatore di più di una delega.
Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide con l’intervento, in proprio e per delega, di almeno sedici componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio e per delega; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente, nomina il segretario e il suo sostituto.
Il segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna riunione che deve essere sottoscritto da chi la presiede e dal segretario stesso.
Competenze
Il Comitato esecutivo compie tutti gli atti non riservati ad altri Organi dell’Associazione e in particolare:
- tratta le questioni di interesse generale degli Associati;
- può assumere iniziative nell’interesse generale dell’Associazione e per perseguire gli scopi della medesima;
- propone al Consiglio il candidato per l’elezione a Presidente dell’Associazione, il quale deve essere scelto – alternativamente (ogni due anni o ogni quattro anni in caso di proposta di immediata conferma) – tra i componenti del Comitato esecutivo in rappresentanza del raggruppamento indicato al comma 3 dell’articolo 9 e, la volta successiva, tra i componenti del Comitato esecutivo in rappresentanza dei quattro raggruppamenti indicati al comma 4 dell’articolo 9, nonché delle banche di credito cooperativo e degli Associati di cui alle lettere c) – non appartenenti ad un gruppo bancario – e f ) dell’articolo 3;
- nomina ogni due anni – con l’astensione dei rappresentanti degli Associati che non hanno conferito all’Associazione il mandato di cui alla lettera d) dell’articolo 2 e, laddove presenti, con la partecipazione dei rappresentanti degli Associati di cui alla lettera f) dell’articolo 3 – il Comitato per gli affari sindacali e del lavoro, stabilendone i compiti e scegliendone i componenti, da un minimo di undici ad un massimo di quindici, tra i componenti della Presidenza (anche dei Consigli di Gestione o di Sorveglianza delle società i cui Statuti recepiscano le previsioni della lettera f-bis dell’articolo 2409-terdecies del codice civile) o del Comitato esecutivo, gli Amministratori Delegati, i componenti della Direzione Generale di Associati rappresentati in Comitato esecutivo, nonché, limitatamente agli Associati rappresentati in Comitato esecutivo e facenti parte del raggruppamento indicato al comma 3 dell’articolo 9, estendendo la scelta anche ai Dirigenti di funzione centrale o equivalenti. Il Presidente del Comitato per gli affari sindacali e del lavoro è nominato dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti ed è tenuto a riferire al Presidente per il necessario coordinamento, controllo ed indirizzo, nonché allo stesso Comitato esecutivo. Le funzioni di segretario del Comitato per gli affari sindacali e del lavoro sono svolte dal Direttore Generale;
- nomina ogni due anni Comitati ristretti incaricati di affrontare temi specifici, stabilendone i compiti e scegliendone i componenti tra i componenti della Presidenza (anche dei Consigli di Gestione o di Sorveglianza delle società i cui Statuti recepiscano le previsioni della lettera f-bis dell’articolo 2409-terdecies del codice civile) o del Comitato esecutivo, gli Amministratori Delegati, i Direttori Generali di Associati rappresentati in Comitato esecutivo. I Presidenti dei Comitati ristretti sono nominati dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti e sono tenuti a riferire al Presidente – e, se del caso, al Vice Presidente competente per materia – per il necessario coordinamento, controllo ed indirizzo, nonché allo stesso Comitato esecutivo. Le funzioni di segretario dei Comitati ristretti sono svolte dal segretario del Comitato esecutivo di cui al comma 5 dell’articolo 13;
- nomina ogni due anni, stabilendone i compiti e scegliendone i componenti, Comitati tecnici presieduti da un componente del Comitato esecutivo o da un suo delegato incaricati di perseguire uno specifico obiettivo o di monitorare con continuità una determinata materia;
- nomina i componenti dei Gruppi di lavoro e può costituire gruppi di studio e conferire incarichi per specifiche materie a uno o più dei suoi componenti;
- nomina il Presidente e il/i Vice Presidente/i delle Commissioni regionali;
- coadiuva il Presidente nel sovrintendere all’attività dell’Associazione;
- approva ai fini della sua presentazione al Consiglio, con le modalità di voto di cui al comma 7 dell’articolo 3, il preventivo delle spese della gestione;
- approva ai fini della sua presentazione al Consiglio e, successivamente, all’Assemblea degli Associati, con le modalità di voto di cui al comma 7 dell’articolo 3, il bilancio di esercizio;
- propone al Consiglio i criteri per l’imputazione separata nella contabilità generale dell’Associazione dei costi da riferire alle singole tipologie di attività svolte nell’anno;
- delibera sugli atti e, nel rispetto del preventivo delle spese della gestione, sulle spese di straordinaria amministrazione e definisce le linee di indirizzo generali per l’investimento delle disponibilità liquide dell’Associazione;
- nomina, di biennio in biennio, tra i suoi componenti il Comitato per le indennità composto da tre componenti ed incaricato di fissare le indennità del Presidente e dei Vice Presidenti;
- determina il trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale e, su proposta del Direttore Generale, delibera in materia di contratti di lavoro e sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dell’Associazione;
- autorizza l’assunzione da parte dell’Associazione di partecipazioni in società aventi scopo di lucro purché di minoranza e se giudicate congruenti con gli scopi associativi, salvo i casi in cui siano reputate funzionali al perseguimento degli scopi associativi partecipazioni di maggioranza o totalitarie in società aventi scopo di lucro; queste società debbono tuttavia prevedere, nei propri statuti, il divieto per gli amministratori di contrarre debiti finanziari eccedenti il capitale sociale per conto delle società medesime, salvo che siffatti indebitamenti non siano deliberati dall’Assemblea degli Associati. La partecipazione agli Organi collegiali delle società partecipate è affidata a componenti del Comitato esecutivo, al Direttore Generale o ad altri dirigenti dell’Associazione;
- su proposta del Direttore Generale, approva la struttura organizzativa dell’Associazione e i connessi Regolamenti di funzionamento degli Uffici e autorizza, nel rispetto del preventivo delle spese della gestione approvato di anno in anno, le assunzioni ed i provvedimenti concernenti il personale appartenente alla categoria dei dirigenti, con esclusione dell’assunzione del Direttore Generale per il quale formula la relativa proposta al Consiglio ai sensi dell’articolo 11;
- delibera sulle domande di adesione con le modalità e i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5;
- propone al Consiglio le modifiche statutarie, da sottoporre alla delibera dell’Assemblea.
Il Comitato esecutivo può delegare, con specifiche delibere, alcuni dei suoi poteri al Presidente, nonché esercitare, in caso di urgenza o di necessità, i poteri del Consiglio, con obbligo di informativa al medesimo nella prima riunione successiva.