(30 maggio 2016) Il Comitato esecutivo dell’Associazione bancaria, riunito sotto la Presidenza di Antonio Patuelli, ha approvato, su proposta del Direttore generale Giovanni Sabatini, le risposte da fornire alla Consob sulle tre consultazioni, pubblicate il 9 maggio scorso, relative ai “Principi ed informazioni-chiave da fornire ai clienti al dettaglio nella distribuzione di prodotti finanziari”, ai contenuti del paragrafo “avvertenze per l’investitore” nei prospetti e alla “Distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale”.
Con riferimento alla prima consultazione, l’ABI esprime apprezzamento e condivide i principi generali e gli obiettivi della Raccomandazione volta a ribadire l’importanza di focalizzare la trasparenza informativa agli investitori al dettaglio sulle informazioni-chiave dei singoli prodotti e strumenti finanziari con il supporto di un apposito documento informativo (c.d. “scheda prodotto”) formulato con un linguaggio chiaro e comprensibile.
Per l’ABI vi è la necessità che la Raccomandazione CONSOB chiarisca il rapporto tra la scheda prodotto, l’analogo documento informativo già in vigore in base alle norme europee limitatamente agli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (c.d. KIID degli UCITS) e il nuovissimo documento europeo contenente le informazioni chiave per l’investitore, obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2017, per i prodotti d’investimento e assicurativi al dettaglio preassemblati (PRIIPs – packaged retail investment and insurance-based investment products) e definisca, quindi, opportune modalità di raccordo fra le varie normative onde evitare incertezza del diritto.
Inoltre l’ABI chiede che siano meglio distinte le indicazioni fornite sulla scheda prodotto, a seconda che gli strumenti e prodotti finanziari vengano venduti sul mercato primario o sul mercato secondario.
Infine, l’ABI sottolinea la necessità di distinguere, graduando l’informativa, il caso in cui il servizio di investimento sia prestato a fronte dell’iniziativa del cliente come nel caso della raccolta ordini o di esclusiva esecuzione dell’ordine (cd. “execution only”) per via principalmente informatica.
Riguardo la Raccomandazione sulle Linee Guida sulle “Avvertenze per l’investitore” nei prospetti, l’ABI condivide l’intento di semplificare ed uniformare le informazioni in detto paragrafo.
Peraltro tale informativa, non prevista dalla Direttiva Prospetti, andrebbe raccordata con le raccomandazioni sulla scheda prodotto di cui sopra e della prossima introduzione del documento recante le informazioni chiave (c.d. KID).
L’ABI sulla terza consultazione esprime condivisione per i principi generali e gli obiettivi in essa indicati, sottolineando l’importanza che gli intermediari adottino sistemi e misure operative in grado di assicurare che la vendita degli strumenti finanziari soddisfi adeguati livelli di trasparenza ed efficienza in particolare attraverso piattaforme di negoziazione che ne favoriscano la liquidità.
L’ABI ritiene che in un contesto normativo e di mercato caratterizzato da frequenti e rapidi mutamenti, nonché dalla coesistenza di emittenti/intermediari di dimensioni ed operatività molto diverse, i requisiti di trasparenza e di efficienza possono essere rispettati con una pluralità di modelli di piattaforma di negoziazione per conferire liquidità agli strumenti finanziari destinati agli investitori al dettaglio. La scelta di tali piattaforme deve dipendere da una pluralità di elementi, incluse le dimensioni degli emittenti e delle emissioni stesse.