(7 giugno 2020) L’ABI ha subito diffuso alle banche la circolare in cui sono indicate le principali novità introdotte dalla conversione in Legge del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 e che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sera, 6 giugno 2020.
Nella circolare sono illustrate le principali modifiche apportate in sede di conversione e sulle quali ABI richiama la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo delle banche.
Con specifico riferimento alle misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19, relativamente alle garanzie rilasciate dalla SACE, il Parlamento ha disposto una serie di modifiche relative ai profili soggettivi, a quelli oggettivi di intervento nonché ad aspetti procedurali.
L’ambito di intervento della garanzia è stato esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti: possono beneficiare della garanzia SACE anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA.
Sono state invece escluse dal Parlamento le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Di particolare rilievo è il nuovo articolo 1-bis che dispone che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da un’autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa richiedente il finanziamento e indica esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Rilevanti novità riguardano anche l’articolo 13, cioè i finanziamenti con la garanzia dello Stato.
Per le garanzie su operazioni di rinegoziazione è stato disposto che per i finanziamenti che verranno deliberati d’ora in poi la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%).
E’ stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.
Per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato del 100 per cento ne è stata allungata la durata da 6 a 10 anni e l’importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro. Inoltre, sono state modificate sia la modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile. E’ inoltre, da ora, data la possibilità ai beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo.
Le novità dell’art. 13, per essere pienamente in vigore, necessitano dell’autorizzazione della Commissione europea e di chiarimenti operativi, di adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI nonché degli adeguamenti delle procedure organizzative e informatiche delle banche.