Fondo di garanzia per i mutui prima casa – ABI – Associazione Bancaria Italiana

Fondo di garanzia per i mutui prima casa

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è stato istituito il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa (legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 48, lettera C).
Il Fondo viene gestito da Consap Spa, la sua disciplina attuativa è dettata dal Decreto interministeriale del 31 luglio 2014.
Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 ottobre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
L’elenco delle banche e degli intermediari finanziari è disponibile sul sito internet del gestore del fondo Consap Spa​.
Il Fondo rilascia garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

  • di ammontare non superiore a 250 mila euro;
  • destinati all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso, e a interventi di acquisto e ristrutturazione ed accrescimento dell’efficienza energetica.

I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile.
Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.

All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:

  • giovane coppia: nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento (il requisito è soddisfatto se non si sono compiuti 36 anni di età);
  • nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona, separata, divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore;
  • giovane che non ha compiuto trentasei anni di età;
  • conduttori  di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.

Per i mutui ai quali sia stata assegnata priorità, il lìmite massimo del tasso effettivo globale (Teg) applicabile ai mutui è stato posto pari al tasso effettivo globale medio sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.

Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa possono adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre misure facoltative indicate nel modulo di adesione.
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad assicurare la piena operatività della propria adesione all’iniziativa del Fondo entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo, a condizione che il Manuale d’uso sia stato emanato da almeno 30 giorni lavorativi.

Interventi in deroga alla disciplina del Fondo ai sensi della Legge 23 luglio 2021, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

In deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, ai sensi dell’art. 64, comma 3 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modifiche, limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e fino al 31 dicembre 2024 è prevista la possibilità, per le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al Fondo in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, di ottenere una garanzia fino all’80% della quota capitale per i mutui con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%.

È previsto altresì che, per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 dai mutuatari con priorità di accesso al Fondo, ricorrendone le condizioni, l’incremento della percentuale di copertura fino all’80% possa essere riconosciuto anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) dell’operazione sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108), nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è calcolato il TEGM in vigore.
Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.

Interventi in deroga alla disciplina del Fondo ai sensi della Legge 30 dicembre 2023, n. 213: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”

Fino al 31 dicembre 2024, sono inclusi tra le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al Fondo, i nuclei familiari:

(a) con tre figli di età inferiore a 21 anni e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui; 

(b) con quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui; 

(c) con cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

Viene disposta altresì, limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge 213/2023 fino al 31 dicembre 2024, per i mutui con rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile (comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%, la possibilità per i nuclei familiari anzidetti di ottenere una garanzia del Fondo:

(i) fino all’80% della quota capitale del mutuo nei casi di cui alla precedente lettera a);

(ii) fino all’85% della quota capitale del mutuo nei casi di cui alla precedente lettera b);

(iii) fino all’90% della quota capitale del mutuo nei casi di cui alla precedente lettera c).

Per l’anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità di accesso al Fondo, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario dello stesso Fondo.
Per ulteriori approfondimenti collegarsi ai siti di Consap e Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

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Lettera Circolare ABI del 16 gennaio 2024 - Modulo di domanda per le “famiglie numerose”

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Lettera Circolare ABI del 2 dicembre 2022– Nuovo modulo di domanda e TEGM incrementato del differenziale ai sensi dell’art. 35-bis della L. 175/2022

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Lettera Circolare ABI dell 11 novembre 2021

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Lettera Circolare ABI del 2 novembre 2021 - Modulo di domanda - Mutui ipotecari oggetto di procedura esecutiva

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Lettera Circolare ABI del 29 ottobre 2021 - Nuovo modulo di domanda

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Lettera circolare ABI del 6 ottobre 2021 - Nuovo modulo di domanda

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Lettera Circolare ABI del 4 agosto 2021 - Nuovo modulo di domanda

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Lettera Circolare ABI del 27 luglio 2021 Novit introdotte dal D.L. 25 maggio 2021- n. 73- convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021- n. 106

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Lettera Circolare ABI del 26 luglio 2021 Risposta Consap SpA data verifica requisiti mutuatari ai fini della classificazione nelle categorie prioritarie

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Lettera Circolare ABI del 30 giugno 2021 - Nuovo modulo di domanda