Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa – ABI – Associazione Bancaria Italiana

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

Il 27 aprile 2013 è stata avviata l’operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (di cui all’art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007).

Il Fondo consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:

a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc;

b) morte;

c) handicap grave o condizione di non autosufficienza;

d) sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;

e) riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Per gli eventi di cui alla lettera d) ed e), la durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo è commisurata alla durata della misura di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro:

  • ​6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.

I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.

Interventi in deroga alla disciplina del Fondo ai sensi della Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.

In deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche, è consentito l’accesso ai benefici del Fondo:

  • ​ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile che dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  • alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni che consentono l’accesso ai benefici del Fondo (di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020;
  • senza richiesta della presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • ai mutui di importo non superiore a 400.000 euro;
  • ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
  • anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147  – Fondo di garanzia per la prima casa.

Per ulteriori approfondimenti collegarsi ai siti di Consap e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro​

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Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa - (c.d. Fondo Gasparrini)

Lettera Circolare ABI del 12 aprile 2022 - Nuovi moduli di domanda

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Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa - (c.d. Fondo Gasparrini)

Lettera circolare ABI dell'11 marzo 2022 - Nuovi moduli di domanda

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Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa - (c.d. Fondo Gasparrini)

Lettera Circolare ABI del 14 febbraio 2022 - Nuovo modulo di domanda

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Fondo di solidariet per i mutui per lacquisto della prima casa - (c.d. Fondo Gasparrini)

Lettera Circolare ABI del 14 febbraio 2022 - Nuovo modulo di domanda

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Fondo di solidariet per i mutui per lacquisto della prima casa - (c.d. Fondo Gasparrini)

Lettera Circolare ABI del 16 giugno 2021 - Aggiornamento FAQ sul sito internet di Consap S.p.A

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Fondo di solidariet per i mutui per lacquisto della prima casa - (c.d. Fondo Gasparrini)

Lettera Circolare ABI del 14 giugno 2021 - Nuovi moduli di domanda

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Fondo di solidariet per i mutui per lacquisto della prima casa - (c.d. Fondo Gasparrini)

Lettera Circolare ABI del 7 giugno 2021 - Nuovo modulo di domanda

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Conversione in Legge del Decreto Legge 28 ottobre 2020- n. 137

Lettera Circolare ABI del 29 dicembre 2020 - Novit su Fondo prima casa e Fondo Gasparrini

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Fondo di solidariet per i mutui per lacquisto della prima casa - (c.d. Fondo Gasparrini)

Lettera Circolare ABI del 18 dicembre 2020 - Comunicazione del gestore Consap SpA. Nuovo modulo di domanda

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Fondo di solidariet per i mutui per lacquisto della prima casa - (c.d. Fondo Gasparrini)

Lettera Circolare ABI del 5 novembre 2020 - Nuovo modulo di domanda riservato alle cooperative edilizie a propriet indivisa