Ooperativo l’anticipo Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici

(11 dicembre 2020) ​L’ABI ha appena diramato una circolare agli associati in cui segnala che da oggi è pienamente operativa l’iniziativa di anticipo del Trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, secondo quanto previsto dalle normative.

​Oggi, infatti, l’Inps ha comunicato le informazioni anagrafiche del Fondo di garanzia che assiste le operazioni anticipo del TFS, consentendo alle banche che aderiscono all’iniziativa di poter adempiere agli specifici obblighi di segnalazione.
L’ABI auspica una ampia e tempestiva adesione all’iniziativa da parte delle banche.
L’elenco delle banche già aderenti all’iniziativa è disponibile presso il portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr-

Si riporta una sintesi della procedura per l’erogazione dell’Anticipo TFS/TFR:

  • il Richiedente presenta la domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR all’ente erogatore registrato nel portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr, sulla base della procedura individuata dallo stesso ente erogatore (art. 5, comma 1, del DPCM);
  • entro 90 giorni dalla ricezione della domanda l’Ente erogatore comunica al richiedente, anche attraverso sistemi telematici: (i) la certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR ovvero il rigetto della domanda qualora il Richiedente non possegga i necessari requisiti; (ii) l’indicazione dell’indirizzo PEC dell’ente erogatore al quale la banca dovrà inviare le successive comunicazioni. In alternativa alla PEC, è possibile anche l’utilizzo di un altro sistema di comunicazione concordato con la banca (art. 5, comma 2 del DPCM);
  • il Richiedente presenta la domanda di Anticipo TFS/TFR alla banca aderente all’iniziativa, corredata dalla: (i) certificazione del diritto all’Anticipo TFS/TFR; (ii) proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, secondo il modello allegato all’Accordo Quadro; (iii) dichiarazione dello stato di famiglia (art. 6, comma 2, del DPCM) e i riferimenti del conto corrente sul quale accreditare l’importo finanziato; 
  • la banca, effettuata l’istruttoria, accettata la proposta, comunica all’ente erogatore e al Richiedente l’avvenuta presentazione della domanda di anticipo TFS (art. 6, comma 4, del DPCM);
  • entro 30 giorni l’ente erogatore, effettuate le verifiche necessarie e acquisita la garanzia del Fondo sulla base delle modalità indicate dall’INPS, comunica alla banca la presa d’atto della conclusione del contratto. Qualora l’ente erogatore comunichi alla banca un diverso importo cedibile ovvero l’impossibilità di perfezionare l’operazione di Anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto decade e il Richiedente dovrà eventualmente richiedere una nuova certificazione all’ente erogatore e presentare una nuova proposta contrattuale (art. 6, comma 5, del DPCM). Trascorsi 30 giorni senza la ricezione di alcuna comunicazione da parte dell’ente erogatore, il contratto è risolto automaticamente (art. 5, comma 2, dell’Accordo Quadro);
  • la banca eroga l’anticipo TFS/TFR entro 15 giorni dall’accettazione della proposta contrattuale.
  • L’ABI segnala che attualmente molte delle attività connesse con la richiesta di anticipo del TFS/TFR possono essere svolte anche da remoto non essendo necessario recarsi in filiale per la loro definizione.