
(20 marzo 2014) Con lettera circolare Prot. UAR- UAR/000721 del 20 marzo 2014, è stato inviato agli Associati il documento “Riflessioni del Gruppo di lavoro interbancario in tema di LCR – Depositi Stabili e relazione operativa consolidata”. Con esso si intende dare delle indicazioni sul calcolo dell’indicatore LCR con particolare riferimento ai temi dei depositi stabili e della relazione operativa consolidata.
Durante i lavori del gruppo interbancario competente sono anche state concordate delle posizioni comuni poi inviate alla Banca d’Italia, in vista dell’emanazione dell’Atto Delegato della Commissione Europea. Nel documento, dopo aver richiamato la parte di norma rilevante per il tema in oggetto si propone un percorso logico di identificazione dei depositi stabili di tipo “procedurale”. Nel documento, dopo aver richiamato la parte di norma rilevante per il tema in oggetto si propone un percorso logico di identificazione dei depositi stabili di tipo “procedurale”. Caratteristica pregnante di tale approccio è stata l‘identificazione di una serie di test da effettuare al fine di:
- segmentare la Clientela in modo coerente con le disposizioni previste dalla CRR sia ai fini del Rischio di Credito che di Liquidità. Quest’ultimo potrebbe prevedere criteri non disgiunti ma aggiuntivi a quelli del Rischio di Credito (cfr. Art. 411 CRR);
- quantificare correttamente la quota parte assicurata, in capo al cliente, da parte del FITD (o schemi di garanzia analoghi) ponendo particolare attenzione al tema delle co-intestazioni;
identificare i rapporti dei Clienti aventi una natura transattiva (es. presenza di accredito di stipendio/pensione); - identificare l’esistenza di una relazione del Cliente consolidata con la Banca, nel caso in cui non sussista un rapporto di natura transattiva (es. caratteristiche dei prodotti utilizzati);
identificare l’esistenza di una relazione operativa consolidata con la Banca per le tipologie di controparti diverse da Retail come definito da CRR; - addivenire, in ultima analisi, all’identificazione della quota parte dei Depositi da considerare stabili, ponendo particolare attenzione ai meccanismi di propagazione di tale attributo nel caso di contestazioni di rapporto.
Le indicazioni riportate nel documento allegato non sono, e non hanno intenzione di essere, in alcun modo vincolanti per le banche, ma rappresentano unicamente le riflessioni del GdL sull’argomento che si ritiene possano rappresentare un ausilio per coloro che si apprestano al calcolo dell’indicatore LCR, quantunque l’Atto delegato su questa parte innovativa della Vigilanza prudenziale non sia stato ancora elaborato e approvato nelle opportune sedi Europee.