Audizione del Direttore generale dell’ABI, Giovanni SabatiniXI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera
19 giugno 2012
Premessa
A tratto generale, riteniamo che il disegno di legge in discussione non risulti sufficientemente bilanciato sui due versanti: ad una significativa limitazione delle tipologie contrattuali più flessibili non fa riscontro un assetto altrettanto flessibile ed adeguato delle regole in uscita.Molte delle misure previste, infatti, si tradurrebbero in un aggravio di costi per le imprese, senza le auspicate facilitazioni sul piano delle politiche attive del lavoro e della flessibilità di utilizzo del personale. Sembra prevalere nell’impianto normativo un’impostazione “prescrittiva” che, inasprendo regole e controlli, rivela la diffidenza verso la capacità delle imprese di “autogestirsi” responsabilmente.La posizione complessiva di ABI sul testo della riforma è stata illustrata nell’audizione in Senato del 12 aprile ed è espressa nei dettagli nel documento presentato il 17 aprile 2012, insieme ad altre Organizzazioni datoriali: proposte che, salvo che per alcuni aspetti, non hanno trovato accoglimento e che, a nostro avviso, conservano ancora oggi la loro validità.Auspichiamo, pertanto, che codesta Commissione esprima una valutazione che tenga conto dell’assoluta necessità di non perdere un’ occasione storica per contribuire, con regole del mercato del lavoro efficaci e moderne, ad uscire dalla grave situazione di crisi economica ed occupazionale del nostro Paese.In questa Sede peraltro, tenendo doverosamente conto della fase parlamentare nella quale si colloca l’odierna audizione e dell’urgenza più volte richiamata dal Governo di chiudere in fretta l’iter parlamentare, riteniamo opportuno limitare le nostre osservazioni ad alcuni obiettivi essenziali:
- incrementare la flessibilità in ingresso con ulteriori interventi sui contratti di apprendistato, di inserimento/reinserimento, a tempo determinato;
- chiarire, in tema di licenziamenti individuali per motivi economici, quanto meno, i criteri cui il giudice si dovrà attenere nella scelta fra indennizzo e reintegra, al fine di assicurare maggiore certezza nell’applicazione delle regole;
- semplificare, in materia di licenziamenti collettivi, tempi e contenuti delle procedure previste dalla legge n. 223 del 1991, lasciando che, in caso di accertata illegittimità, operi una sanzione esclusivamente indennitaria;
- rimodulare gli oneri contributivi a carico delle imprese per evitare riflessi negativi sull’occupazione e sul costo del lavoro in controtendenza rispetto agli scopi della riforma.