(20 marzo 2014) La lettera circolare Prot. UAR- UAR/000722 del 20 marzo 2014, riporta alcune indicazioni rispetto al tema in oggetto scaturenti da alcuni contatti con la Banca d’Italia in merito a quanto pubblicato nella Circolare 285 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” . Va tenuto presente che le indicazioni fornite, che si riportano nel seguito, riferendosi al secondo pilastro della vigilanza prudenziale, non devono essere intese in nessun modo vincolanti e/o lesive dell’autonoma responsabilità interna delle banche nella determinazione del proprio capitale a rischio.
Le previsioni della Circolare 285 sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, non rilevano ai fini della compilazione del corrente Icaap (esercizio 2013) da inviare entro aprile 2014.
Si ritiene, tuttavia, che le banche dovrebbero già cominciare ad attrezzarsi per fornire delle prime valutazioni in merito, considerando che la stima delle esigenze di capitale interno e la predisposizione dei meccanismi di mitigazione e controllo dei rischi è determinata non solo in chiave attuale, ma anche in chiave prospettica.
Inoltre, è stato fatto presente che i rischi citati “ex novo” nella Circolare 285 non sono “nuovi” quanto a potenziale rilevanza nella determinazione del capitale interno delle banche; infatti , anche nel regime vigente, si prescrive che “è rimessa alla prudente valutazione di ogni banca l’individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività” (cfr. Circolare 263).
Ciò premesso, per quanto riguarda il ricorso alla misurazione piuttosto che all’utilizzo di valutazioni qualitative del rischio di leva finanziaria eccessiva, declinando il principio di proporzionalità, è stato suggerito quanto segue:
- gli intermediari di Classe 1 e 2 dovrebbero svolgere opportune riflessioni in merito all’implementazione di un effettivo sistema di misurazione, facendo riferimento, in particolare, a indicatori quali il leverage ratio calcolato secondo i nuovi criteri contenuti nel documento di Basilea approvato lo scorso mese di gennaio;
- gli altri intermediari potranno effettuare invece delle valutazioni di carattere qualitativo, avendo comunque presente il metodo di determinazione del leverage ratio.
Con riferimento alle azioni da attivare a valle del processo di valutazione/misurazione del rischio di leva finanziaria eccessiva, le indicazioni emerse hanno teso a sottolineare che rimane valido il principio generale secondo il quale la Banca d’Italia, nell’ambito del riesame del resoconto Icaap e del dialogo con gli intermediari vigilati, valuta caso per caso le singole situazioni aziendali con riferimento a tutti i rischi di secondo pilastro e, laddove opportuno, richiede degli add-on di capitale, in aggiunta agli interventi di mitigazione di carattere organizzativo/gestionale.
Per quanto concerne il rischio di trasferimento, la Banca d’Italia ribadisce che lo stesso dovrebbe non risultare “nuovo” per determinate strategie di business.
In tali casi le banche dovrebbero essere già in grado di verificare se i propri affidati, almeno i più rilevanti, siano esposti al rischio di mancata conversione valutaria (e non al più classico rischio di cambio).
In sintesi, è opportuno che per l’esercizio Icaap 2014, gli intermediari siano in grado di valutare almeno la materialità del rischio, isolando le esposizioni potenzialmente soggette al rischio di trasferimento. Se non si fosse in grado di ricostruire per ogni soggetto affidato le informazioni relative alla valuta delle fonti di finanziamento e di reddito si potranno operare approssimazioni collegate alla tipologia di attività e alla residenza del soggetto affidato. Per quel che riguarda l’identificazione delle valute a rischio di “mancata conversione” si potranno mutuare i criteri già utilizzati per la determinazione del country risk per il quale l’ABI stila una lista di Paesi da considerarsi a rischio.