Concorrenza e tutela del consumatore nel settore bancario, a vent’anni dalla riforma del risparmio
In occasione del ventennale della riforma del risparmio – cui si deve la soppressione del regime speciale antitrust creato nel 1990 per «aziende e istituti di credito» – il Comitato tecnico-strategico Antitrust ha promosso un convegno volto a discutere con i protagonisti gli aspetti salienti di questa evoluzione. Il convegno si è svolto a Roma, il 6 novembre 2025, con l’obiettivo non solo di raccontare il passato ma soprattutto riflettere sul futuro, considerato che le competenze dell’Agcm si sono moltiplicate nel tempo: basti pensare che alle competenze antitrust «tradizionali» (esse stesse oggetto di un’evoluzione importante trainata dal legislatore europeo) si sono progressivamente aggiunte le competenze a tutela del consumatore: in primis, quelle sulle pratiche commerciali scorrette nel 2007, più di recente quelle in tema di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie. In questo contesto, si è sempre più evidenziata l’esigenza di un’azione sinergica tra Agcm e Autorità di vigilanza settoriali a cui tutte le varie Autorità coinvolte hanno risposto/stanno rispondendo creando canali di comunicazione privilegiati, ad esempio, attraverso la stipula di specifici Protocolli di intesa. Il programma ha previsto due momenti: nella prima sessione le Autorità (Agcm, Banca d’Italia, Consob, Consiglio di Stato) hanno toccato i seguenti punti: – è stata sottolineata la complementarità tra tutela antitrust e tutela del consumatore: nel comparto finanziario, ciò si è tradotto – soprattutto all’indomani della crisi del 2007/08 – in un progressivo rafforzamento della disciplina consumeristica sia di matrice settoriale (più funzionale a superare fallimenti di mercato specifici che si traducono in asimmetrie informative, distorsioni cognitive comportamentali, ecc.) sia di tipo trasversale per evitare eventuali vuoti di tutela. In questo contesto, a partire dalla legge sul risparmio – che ha sancito il superamento del segreto d’ufficio tra Autorità – si è progressivamente sviluppata una collaborazione strutturata tra Agcm e Banca d’Italia volta ad assicurare una tutela sostanziale dell’utente. L’esperienza sin qui maturata è giudicata positiva: in prospettiva, l’impegno è quello di promuovere e rafforzare i momenti di confronto tra le diverse Autorità – in dialogo con il mercato – con l’obiettivo di condividere le aree tematiche su cui, ciascuna per il suo ruolo, sarà chiamata a lavorare nel prossimo futuro (in particolare, digitale e Intelligenza artificiale); – è stato sottolineato che la collaborazione tra Agcm e Autorità settoriali è piuttosto articolata e presenta connotazioni diverse in relazione ai diversi plessi normativi (disciplina delle concentrazioni, interlocking, Codice del consumo). In particolare, in campo consumeristico, la collaborazione ha una portata ampia per cui essa non resta circoscritta al rilascio del parere (ai sensi del Codice del consumo) ma comporta anche la reciproca segnalazione di eventuali questioni/criticità di interesse per le diverse Autorità, oltreché il confronto – propedeutico all’eventuale determinazione della sanzione – per assicurare, nei singoli casi concreti, pene pecuniarie proporzionate, evitando quindi il bis in idem. Per quanto riguarda l’interlocking, è stato ricordato che la norma ha una matrice antitrust per cui, all’indomani della sua introduzione, si è reso necessario assicurare (attraverso specifico Protocollo) che le Autorità settoriali chiamate a implementarla operino avvalendosi della «consulenza tecnica» dell’Agcm per circoscriverne in concreto la portata applicativa; – è stata rilevata la valenza positiva del Protocollo di collaborazione tra Agcm e Consob nel campo della tutela del consumatore (sottoscritto nel settembre scorso) sottolineando che viene in tal modo superato l’originario orientamento del Consiglio di Stato che, nel 2008, all’indomani dell’entrata in vigore della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, aveva di fatto escluso l’applicazione di quest’ultima disciplina nel settore finanziario, a favore della normativa speciale contenuta nel Tuf. Alla seconda sessione – dedicata al confronto sulla tutela dei clienti tra norme generali e settoriali – hanno parteci- pato rappresentanti delle imprese bancarie, avvocati, oltreché l’Agcm. In particolare, l’Agcm – sulla scorta della giurisprudenza più recente – ha ribadito la complementarità, in campo finanziario, tra la disciplina settoriale e la normativa generale sulle pratiche commerciali scorrette che consente all’Agcm di intervenire ex post anche in relazione a condotte in linea con la regolazione di settore. Ha inoltre evidenziato che lo scambio di pareri nell’ambito dei procedimenti non ha comportato in concreto un allungamento dei tempi di chiusura delle istruttorie e che il coordinamento tra Autorità settoriali e Agcm consente di fatto di evitare appesantimenti e sovrapposizione negli interventi: in questa logica, il Protocollo Agcm-Ivass, rinnovato nel novembre 2024, prevede specificamente lo scambio reciproco di informazioni «anche in fase preistruttoria». Le banche hanno rilevato come la creazione della funzione di compliance dal 2006 abbia contribuito progressivamente a rafforzare le tutele nei confronti della clientela e hanno auspicato un rafforzamento – non solo del dialogo tra le Autorità – ma anche delle imprese con le Autorità medesime per rispondere alle sfide normative che l’innovazione tecnologica impone. È stata inoltre segnalata l’opportunità che – nell’ambito dei provvedimenti dell’Agcm – venga dato più spazio di dettaglio al ragionamento seguito, nel suo parere, dall’Autorità di regolazione, soprattutto nei casi che appaiono di più difficile definizione: ciò nella logica di consentire agli intermediari di acquisire maggiore conoscenza e consapevolezza in ordine alle proprie scelte operative/organizzative. Nel complesso, anche in raffronto con quanto avviene in altri Stati membri quali la Francia, si riconosce il lavoro sin qui fatto dalle Autorità per consentire una proficua collaborazione e si auspica che tale collaborazione sia sempre più «proficua » anticipando il più possibile gli scambi tra le Autorità rispetto al momento di effettiva apertura delle istruttorie. Infine, gli avvocati del libero foro hanno sottolineato la necessità di un rafforzamento ulteriore della cooperazione tra Autorità al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra tutela dei clienti e libera iniziativa delle imprese. Tale necessità è specificamente sentita per le tematiche di sostenibilità, considerato che si tratta di un ambito – da qualche anno all’attenzione dell’Agcm – sul quale la regolamentazione settoriale è particolarmente pervasiva e stringente.
A cura di Teresa Broggiato Segretario tecnico, Comitato tecnico-strategico Antitrust, ABI
Evoluzione delle competenze e consolidamento: i ruoli dell’Agcm e delle altre Autorità
Stefania Bariatti, Università degli Studi di Milano, Presidente del Comitato tecnico-strategico Antitrust