Credito ai consumatori
L’ABI svolge diverse attività per favorire l’accesso al credito da parte dei consumatori, contribuendo, anche in collaborazione con le Associazioni dei consumatori, a rendere i prestiti e i finanziamenti più accessibili, trasparenti e sostenibili.
Fondo di garanzia mutui prima casa
Il Fondo di garanzia mutui per la prima casa, cosiddetto Fondo prima casa, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Consap, concede una garanzia pubblica per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto e per eventuali interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Il Fondo rilascia una garanzia nella misura massima del 50% della quota capitale del mutuo richiesto, facilitando così l’accesso al credito per le seguenti categorie di mutuatari:
- giovane coppia: nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento (il requisito è soddisfatto se non si sono compiuti 36 anni di età);
- nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona separata, divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore;
- giovane che non ha compiuto 36 anni di età;
- conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.
Fino al 31 dicembre 2027:
- i mutuatari che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, possono ottenere una garanzia fino all’80% della quota capitale dei mutui richiesti;
- tra le categorie di mutuatari che possono accedere al Fondo sono compresi anche i cosiddetti “nuclei familiari numerosi” per i quali, al ricorrere di determinate condizioni, la percentuale massima di copertura può arrivare fino al 90%;
- l’incremento della percentuale di copertura della garanzia è riconosciuto solo se il rapporto tra l’importo del mutuo richiesto e il prezzo d’acquisto dell’immobile supera l’80%
È possibile presentare la domanda di accesso al Fondo direttamente alla banca aderente all’iniziativa.
Per maggiori informazioni, scaricare il modulo di accesso al Fondo e per visionare l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito della Consap.
Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa
Il Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei tre anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:
- perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc;
- morte;
- handicap grave o condizione di non autosufficienza;
- sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Per gli eventi di cui alla lettera d) ed e), la durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo è commisurata alla durata della misura di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.
I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.
Guida Fondo Solidarietà mutui prima casa 2024
Plafond casa
ABI e CDP hanno sottoscritto il 20 novembre 2013 la convenzione “Plafond casa” che disciplina le regole per l’utilizzo da parte delle banche di una linea di provvista finanziaria messa a disposizione da CDP da destinare alla concessione di mutui ipotecari a condizioni di mercato a persone fisiche, per l’acquisto di immobili residenziali destinati a privata abitazione e/o per interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica.
Le banche che su base volontaria aderiscono alla convenzione possono decidere tempo per tempo se attingere o meno alle risorse del “Plafond Casa” sulla base delle proprie autonome valutazioni.
Le banche che intendono utilizzare le risorse del Plafond Casa devono istruire con priorità le domande presentate da giovani coppie, nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e famiglie numerose. La concessione del mutuo da parte della banca è in ogni caso sempre subordinata alla valutazione del merito di credito del richiedente.
Sul sito di CDP sono contenute ulteriori informazioni e l’elenco delle banche aderenti.
Polizze su mutui e altri finanziamenti
Il 30 novembre 2013 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra ABI, Assofin e 14 Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del mercato, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori) finalizzato a promuovere la diffusione di buone pratiche nell’offerta ai consumatori di polizze assicurative facoltative, ramo vita o miste – cioè che prevedono sia il ramo vita che il ramo danni – accessorie ai mutui e agli altri finanziamenti.
Pillole video sui "mutui casa"
Pillole video per dare informazioni “semplici e dirette” sui mutui casa. È il percorso formativo e informativo lanciato dall’ABI per chi vuole acquistare casa e per chi è già titolare di un mutuo.
L’iniziativa di sensibilizzazione si inserisce nell’ambito del Progetto ‘Trasparenza Semplice’, avviato da ABI con le Associazioni dei Consumatori per promuovere attività destinate a favorire una più efficace semplificazione e accessibilità delle informazioni, a supporto del dialogo tra banche e clienti.
Fondo per lo studio
Il Fondo per lo studio istituito presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha l’obiettivo di offrire le garanzie necessarie per consentire ai giovani meritevoli di ottenere finanziamenti per l’iscrizione all’università, per frequentare corsi di specializzazione post-laurea o per approfondire la conoscenza delle lingue straniere.
Possono presentare domanda di accesso al finanziamento i soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 70% del prestito, che viene erogato in rate annuali, di importo compreso tra 3.000 e 5.000 euro, per un ammontare massimo di 25.000 euro.
Sul sito dedicato Diamogli Futuro sono disponibili ulteriori informazioni circa i requisiti necessari e le caratteristiche del finanziamento, documentazione e l’elenco delle banche aderenti.
Calamità naturali
Interventi finalizzati a sostenere il credito alle famiglie colpite da eventi sismici, da altre calamità naturali o da emergenze sanitarie.
Accordo con la Protezione Civile
Con l’obiettivo di sostenere le famiglie colpite da eventi calamitosi, il 26 ottobre 2015 ABI ha firmato con il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 14 Associazioni dei Consumatori un Protocollo d‘Intesa per favorire la sospensione del pagamento delle rate dei mutui con i seguenti obiettivi:
- evitare incertezze interpretative ed operative nell’attuazione delle misure da adottare, assicurando al contempo la massima efficacia, rapidità e trasparenza nell’intervento di sospensione dei finanziamenti;
- chiarire gli adempimenti a carico delle banche e dei consumatori;
- assicurare equità di trattamento per le popolazioni colpite da calamità naturali;
- impegnare i soggetti finanziatori e le Associazioni dei Consumatori nel promuovere campagne informative sulla possibilità di sospendere i finanziamenti nonché sulle modalità, termini e costi di sospensione.
Plafond Alluvione Maggio 2023
ABI e CDP hanno sottoscritto la convenzione “Plafond Alluvione Maggio 2023” che disciplina le regole per la concessione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in attuazione dell’art. 1, commi 436 e seguenti, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).
L’agevolazione pubblica consiste nel riconoscimento al beneficiario di un credito d’imposta, che viene utilizzato da quest’ultimo per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento (per quota capitale e interessi) e le spese strettamente necessarie alla sua gestione.
I soggetti che intendono accedere al finanziamento agevolato devono essere autorizzati dalle Amministrazioni pubbliche competenti con specifici provvedimenti.
Testo della Convenzione CDP-ABI 24 giugno 2024
coordinato con le modifiche introdotte dalla Comunicazione del 21 ottobre 2024
21 Ottobre 2024
Plafond Ricostruzione Sisma 2012
ABI e CDP hanno sottoscritto la convenzione “Plafond Ricostruzione Sisma 2012” che disciplina le regole per la concessione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto danneggiati dagli eventi sismici del 2012, in attuazione dell’art. 3-bis del DL n. 95/2012.
L’agevolazione pubblica consiste nel riconoscimento al beneficiario di un credito d’imposta, che viene utilizzato da quest’ultimo per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento (per quota capitale e interessi) e le spese strettamente necessarie alla sua gestione.
I soggetti che intendono accedere al finanziamento agevolato devono essere autorizzati dalle Amministrazioni pubbliche competenti con specifici provvedimenti.
Convenzione plafond ricostruzione sisma 2012
Plafond Sisma Centro Italia
ABI e CDP hanno sottoscritto la convenzione “Plafond Sisma Centro Italia” che disciplina le regole per la concessione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria danneggiati dagli eventi sismici del 2016, in attuazione dell’art. 5 del DL n. 189/2016
L’agevolazione pubblica consiste nel riconoscimento al beneficiario di un credito d’imposta, che viene utilizzato da quest’ultimo per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento (per quota capitale e interessi) e le spese strettamente necessarie alla sua gestione.
I soggetti che intendono accedere al finanziamento agevolato devono essere autorizzati dalle Amministrazioni pubbliche competenti con specifici provvedimenti.
Convenzione plafond sisma centro Italia
Plafond Eventi Calamitosi
ABI e CDP hanno sottoscritto la convenzione “Plafond Eventi Calamitosi” che disciplina le regole per la concessione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, a seguito di una serie di eventi calamitosi verificatisi in Italia a decorrere dal marzo 2013, in attuazione dell’art. 1, commi 422 e seguenti della L. n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016).
L’agevolazione pubblica consiste nel riconoscimento al beneficiario di un credito d’imposta, che viene utilizzato da quest’ultimo per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento (per quota capitale e interessi) e le spese strettamente necessarie alla sua gestione.
I soggetti che intendono accedere al finanziamento agevolato devono essere autorizzati dalle Amministrazioni pubbliche competenti con specifici provvedimenti.
Plafond eventi calamitosi - Convenzione
Convenzione ABI-Cdp del 1 aprile 2025
2 Aprile 2025Plafond eventi calamitosi - Addendum
Addendum alla Convenzione "Plafond eventi calamitosi" del 1 aprile 2025
2 Aprile 2025Linee guida valutazioni immobiliari
Le Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie riportano una serie di principi, regole e procedure per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie nell’ottica di promuovere la trasparenza e la correttezza nelle procedure di stima degli immobili.
Sono state elaborate d’intesa con l’Associazione delle Società di Valutazioni Immobiliari – Assovib, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e Tecnoborsa (Organizzazione del Sistema delle Camere di Commercio per lo sviluppo e la regolazione dell’Economia immobiliare) – parti firmatarie del Protocollo d’Intesa per lo sviluppo del mercato delle valutazioni immobiliari, sottoscritto a Roma il 25 novembre 2010 – con la collaborazione di Assoimmobiliare, Confedilizia, Fiabci-Italia (International Real Estate Federation), l’Istituto Italiano di Valutazione Immobiliare – Isivi, la Royal Institution of Chartered Surveyors – Rics e l’European Group of Valuers’ Associations –Tegova
Linee guida valutazioni degli immobili a garanzia dei crediti inesegibili
ABI, Assovib, Assilea, Associazione T6, Assoimmobiliare, Collegio Nazionale degli Agrotecnici, Collegio Nazionale dei Periti Agrari, CONFEDILIZIA, Consiglio dell’Ordine Nazionale Dottori Agronomi, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale dell’ordine dei commercialisti, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Consiglio Nazionale Geometri, E-Valuations, FIABCI-ITALIA, FIAIP, ISIVI, RICS, Tecnoborsa, TEGoVA parti firmatarie di un Protocollo del 26 ottobre 2016 hanno elaborato le Linee guida per le valutazioni degli immobili a garanzia di crediti inesigibili in coerenza con gli standard di valutazione immobiliare Europei ed Internazionali.
Il documento, destinato ai giudici, ai valutatori, a tutti i soggetti coinvolti nei processi di gestione e recupero del credito immobiliare, è volto a favorire la trasparenza, la correttezza e l‘affidabilità nelle valutazioni degli immobili a garanzia dei crediti non esigibili.
Valutazioni immobiliari crediti inesigibili
Linee guida
24 Agosto 2018Prestito ipotecario vitalizio
Il prestito ipotecario vitalizio è un particolare tipo di finanziamento riservato a chi ha più di 60 anni, garantito da ipoteca su un immobile residenziale la cui durata, in generale, coincide con la vita del sottoscrittore.
La proprietà dell’immobile resta al beneficiario del finanziamento; alla sua morte gli eredi possono decidere se pagare il debito, riscattando il bene, o se far vendere l’immobile dall’istituto di credito, che in questo modo riuscirà a coprire il debito con il ricavato.
Anticipazione TFS/TFR
L’art. 23, del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto nell’ordinamento nazionale l’anticipazione dell’indennità di fine servizio (Anticipo TFR/TFS).
L’attuazione della disciplina è stata demandata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, n. 51 e dall’ Accordo Quadro sottoscritto il 7 agosto 2020 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Pubblica Amministrazione e ABI, sentito INPS, il Garante della Protezione dei dati personali e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il quale è stato più volte rinnovato, da ultimo con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 23 settembre 2024, per 24 mesi a partire dall’8 novembre 2024.
In particolare, è previsto che sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS – o dagli altri Enti erogatori abilitati per legge a rilasciare il TFS/TFR – i dipendenti pubblici che ottengono il pensionamento possono presentare, alle banche e agli intermediari aderenti all’iniziativa, richiesta di finanziamento, a condizioni agevolate, per l’anticipazione dell’indennità di fine servizio maturata, che verrà liquidata nei tempi previsti dalla legge.
Il finanziamento è garantito, tra gli altri, dalla cessione pro solvendo, nel limite dell’importo finanziato, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, nonché da un fondo di garanzia – gestito da INPS – a sua volta controgarantito dallo Stato.
Per maggiori informazioni e consultare le banche aderenti all’iniziativa è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per la Funzione pubblica.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2020- n. 51.
5 Ottobre 2020Informativa default
L’ABI ha definito una guida con l’obiettivo di portare a conoscenza delle persone fisiche che accedono al credito per esigenze private e familiari, le nuove regole in materia di definizione di default, che le banche sono tenute ad applicare a partire dal 2021.
Prestiti più attenzione a scadenze e rimborsi
Infografica
29 Gennaio 2021Guida tecnica per le persone fisiche
30 Dicembre 2020