Risparmio e investimenti
Le banche svolgono una funzione essenziale nel canalizzare i risparmi dei clienti verso investimenti finanziari e assicurativi.
Le banche sono infatti intermediari autorizzati a prestare i servizi di investimento (consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente).
Tutti i servizi di investimento hanno ad oggetto strumenti finanziari, termine con il quale ci si riferisce, principalmente, ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni, contratti e strumenti derivati.
Le banche sono autorizzate a distribuire in regime di consulenza anche i prodotti di investimento assicurativi: polizze a capitale garantito (ramo vita I), polizze unit linked (ramo vita III), polizze vita di capitalizzazione (ramo vita V) e polizze multi-ramo, che abbinano aspetti dei rami vita I e vita III.
La prestazione dei servizi di investimento e la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi è disciplinata dalla normativa:
- europea: principalmente la Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari 2014/65/UE (meglio conosciuta come MiFID II) e la Direttiva sulla distribuzione assicurativa 2016/97/UE (meglio conosciuta come IDD);
- nazionale di recepimento della normativa europea, costituita dal Testo Unico della Finanza (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal Codice delle Assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Le banche svolgono inoltre servizi di supporto alle imprese per accedere ai mercati dei capitali. Le imprese, infatti, possono raccogliere risorse tramite la quotazione del proprio capitale azionario e l’emissione di obbligazioni.
MiFID2
L’ABI, insieme alle Associazioni dei consumatori, ha elaborato alcune guide informative per spiegare in modo chiaro e semplice i nuovi obblighi che la MiFID2 ha posto in capo alle banche e agli altri intermediari che prestano servizi di investimento al fine di rafforzare le tutele dei clienti. Esse riguardano l’informativa costi e oneri sugli investimenti e l’integrazione del questionario di profilatura dei clienti con la raccolta delle loro preferenze di sostenibilità.
MiFID2: informazioni più chiare e complete sui costi e oneri degli investimenti
Guida - Pdf
29 Gennaio 2021Piani individuali di risparmio (PIR)
I PIR sono forme di investimento di medio-lungo periodo appositamente disciplinate dalla normativa italiana per indirizzare il risparmio verso le imprese e che, al ricorrere di specifici requisiti, consentono ai sottoscrittori di ottenere importanti benefici fiscali.
I PIR sono forme di investimento di medio-lungo periodo appositamente disciplinate dalla normativa italiana per indirizzare il risparmio verso le imprese e che, al ricorrere di specifici requisiti, consentono ai sottoscrittori di ottenere importanti benefici fiscali.
Modulo di richiesta del servizio di trasferibilità del dossier titoli (TDT)
Il servizio di trasferibilità del dossier titoli (TDT) consente ad un cliente di rivolgersi ad una banca (“nuova banca”) affinché la stessa si faccia carico degli adempimenti necessari a trasferire in modo automatico, sul dossier aperto dal cliente presso la banca medesima (“nuovo dossier”), gli strumenti finanziari detenuti nel dossier in essere presso altra banca (“banca originaria” e “dossier originario”), nonché di gestire la richiesta di cambiare la banca collocatrice relativamente alle quote o azioni di OICR non dematerializzate.
La richiesta del servizio TDT deve essere presentata dal cliente compilando l’apposito modulo, definito tramite un regolamento interbancario.